articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delleimprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni.

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha, tra l’altro, modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. La relativa disciplina è oggi contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda a questo Ispettorato la definizione di diversi
profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente. Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 8642 del 20 settembre 2024, si forniscono le prime indicazioni.

Rilascio della patente

  1. Soggetti interessati
    Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della
    patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89,
    comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
    I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili
    come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
    Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni
    di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
    Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia
    o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art.
    27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso,
    per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla
    competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione
    Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo
    la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a
    richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
    Da ultimo, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso
    dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs.
    n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
  2. Requisiti
    AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
    a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei
    prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
    c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
    d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
    e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n.
    241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
    f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla
    normativa vigente.
    Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati,
    tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A
    titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (v.
    infra). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione
    attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente
    ai fini del rilascio della relativa certificazione.

FONTE:INL-Circ.-n.-4_2024-patente-a-crediti_signed.pdf (ispettorato.gov.it)

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