Piano Transizione 5.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge

In data 02/03/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, avente titolo “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, approvato in Consiglio dei Ministri il 26/02/2024.

Portata applicativa del Piano Transizione 5.0

I beneficiari della misura sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in territorio italiano nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Il sostegno previsto dal Piano Transizione 5.0 si estrinseca nell’applicazione di un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta dalle imprese per i predetti investimenti.

Ambito oggettivo dell’agevolazione

La summenzionata misura riguarda investimenti in:

  • beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (con riduzione di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, o del 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento);
  • beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse (compresi gli impianti con moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5% sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, in accordo alle previsioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181);
  • spese per la formazione del personale, volte all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e non oltre l’importo di 300 mila €.

Al fine di tutelare l’ambiente senza arrecarvi un danno significativo, non sono oggetto di agevolazione gli investimenti afferenti ad:

  • attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generino emissioni di gas a effetto serra eccedenti i pertinenti parametri di riferimento;
  • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • attività produttive di un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come “rifiuti speciali pericolosi” di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Percentuali applicate al credito d’imposta

Per determinare l’agevolazione di cui al Piano Transizione 5.0 si considerano i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Le aliquote percentuali del credito di imposta, applicabili in base alla riduzione dei consumi energetici registrata, sono le seguenti:

  • con riduzione presso la struttura produttiva non inferiore al 3% e non superiore al 6%, o in alternativa, compresa tra il 5% e il 10% presso il singolo impianto:
    • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 15% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
    • 5% per la quota di investimenti superiore ai 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;
  • con riduzione presso l’unità produttiva non inferiore al 6% e non superiore al 10% o, in alternativa, compresa tra il 10% e il 15% presso il singolo impianto:
    • 40% per investimenti con spesa fino a 2,5 milioni di euro;
    • 20% per investimenti con spesa compresa tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
    • 10% per investimenti aventi quota superiore ai 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
  • con riduzione presso la struttura produttiva non inferiore al 10%, o in alternativa, non inferiore al 15% presso il singolo impianto:
    • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 25% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
    • 15% per la quota di investimenti superiore ai 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Impianti fotovoltaici

Relativamente agli impianti fotovoltaici, è prevista una maggiorazione della spesa ammissibile rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), corrispondente a:

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Metodologie operative di richiesta dell’agevolazione

Per l’accesso al beneficio, le imprese sono tenute a presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la documentazione comprensiva di:

  • apposite certificazioni rilasciate da un soggetto indipendente autorizzato (con opportuna verifica del Ministero delle imprese e del made in Italy e ausilio del GSE) che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
    • a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui sopra;
    • b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione;
  • comunicazione relativa alla descrizione del progetto di investimento e al costo dello stesso.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmetterà quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese richiedenti e l’importo del credito prenotato, previa verifica della non eccedenza dell’importo complessivo dei progetti.

L’impresa invierà al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, conseguentemente verrà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile.

Il GSE trasmetterà all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate del predetto elenco entro il 31/12/2025, il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, solo previa presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici previsti dall’Agenzia delle Entrate. L’ammontare non ancora utilizzato alla summenzionata data sarà riportato in avanti e sarà utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Esso è invece cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenuto conto anche che l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Ai fini dei successivi controlli del GSE, i beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a conservare, pena la revoca delle stesse, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi.

Modalità attuative del decreto

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, verranno emanate, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato in concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, le modalità attuative, con particolare riguardo al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione della documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, e alle procedure di fruizione del credito e di monitoraggio della sussistenza dei requisiti.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvederà allo sviluppo, all’implementazione e alla gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento della misura agevolativa, e funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE.

FONTE: Piano Transizione 5.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge (vpsolar.com)

Bonus colonnine per imprese e professionisti

Contributo ad imprese e professionisti per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

Cos’è

Il Bonus Colonnine per imprese e professionisti sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili.

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358, al netto di IVA, ed oggetto di fatturazione elettronica per:

  1. l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
  2. la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);
  3. le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).

A chi si rivolge

Le agevolazioni sono rivolte a:

  1. imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
  2. professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Risorse

Le risorse inizialmente stanziate ammontano a 87,5 milioni e così ripartite:

  1. 70 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese;
  2. 8,75 milioni euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese;
  3. 8,75 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.

Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro.

Come funziona

Per gli interventi previsti dalle lettere a) e c) sopra indicati sarà possibile procedere con la compilazione della domanda online sul sito di Invitalia www.invitalia.it che gestisce la misura per conto del Ministero, a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.

Per gli interventi previsti dalla lettera b) sopra indicati, le imprese potranno inviare la domanda di accesso al contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.

La chiusura dei termini di presentazione delle domande è, in tutti i casi, fissata alle 17.00 del 20 giugno 2024.

Fonte: Bonus colonnine per imprese e professionisti | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)

Ritiro dedicato, ARERA pubblica i prezzi minimi del 2024

Aggiornati i prezzi minimi garantiti validi nel 2024 per la cessione al GSE dell’energia elettrica immessa in rete. In vista modifiche nell’erogazione dei corrispettivi per i piccoli impianti

15 Febbraio 2024

ritiro dedicato
Foto di Jacob Totolhua da Pixabay

Indice dei prezzi al consumo: +5,4%.

(Rinnovabili.it) – Pubblicati i nuovi prezzi minimi 2024 garantiti dal meccanismo del Ritiro Dedicato. Come di consueto, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha aggiornato i valori sulla base del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat. Una metodologia introdotta nel 2014 assieme ad una nuova struttura  per allineare prezzi garantiti ai costi effettivi di gestione differenziati per fonte.

leggi anche Agrivoltaico Innovativo, pubblicato il Decreto su incentivi PNRR

 “Sulla base dei dati pubblicati dall’Istat, la variazione percentuale media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno 2023 rispetto all’anno 2022 è risultata pari a +5,4%“, scrive l’Authority. “Pertanto, i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, vigenti per l’anno 2024 secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 280/07, sono evidenziati nella seguente tabella“:

Credits: GSE

Ritiro dedicato, regole e novità 2024

Nel meccanismo del Ritiro Dedicato i proprietari di impianti possono cedere al GSEl’elettricità prodotta e immessa in rete ricevendo in cambio un determinato prezzo minimo garantito per i kWh venduti. Nel caso in cui il prodotto tra tali prezzi e la quantità di energia elettrica ceduta al GSE sia inferiore al prodotto tra i prezzi zonali orari che si formano, ora per ora, nel Mercato del Giorno Prima e la stessa quantità di energia, il GSE provvede al conguaglio.

L’ultimo DL Energia 2023 ha introdotto per questo strumento una piccola modifica. Nel dettaglio le nuove norme prevedono che per “garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell’erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato”, gli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 kW, ottengano dal GSE corrispettivi su base semestrale a partire da quest’anno. ARERA, su proposta del Gestore, dovrà definire nei prossimi mesi le modalità di contrattualizzazione del servizio anche per periodi non inferiori a cinque anni.

FONTE: Ritiro dedicato, ARERA pubblica i prezzi minimi del 2024 (rinnovabili.it)

Superbonus e Ventilazione Meccanica Controllata (VMC): le conferme dell’Enea

L’Enea fornisce un importante chiarimento sulla detraibilità al 110% (superbonus) per l’installazione di un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata)

Un aspetto controverso su cui si è dibattuto largamente riguarda la possibilità di far rientrare le spese di installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) all’interno dei massimali previsti per le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Ventilazione Meccanica Controllata: la risposta dell’Enea

A chiarire questo dubbio ci ha pensato l’Enea che nella sezione “Impianti Termici” delle agevolazioni per il risparmio energetico (ecobonus) ha risposto ad un interessante quesito:

Vorrei sapere se l’installazione di un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata), correlata ad un intervento di coibentazione di superfici opache oppure in concomitanza con la sostituzione del generatore di calore, possa essere agevolata con l’Ecobonus?

Per rispondere al quesito l’Enea ha richiamato l’Allegato 1 al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi) ed, in particolare, il paragrafo 2.3, punto 2 che recita:

Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:

di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;

di condensazioni interstiziali.

Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell’appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

Nel caso di nuova costruzione, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, ed in particolare qualora si realizzino interventi che riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN ISO 13788.

Secondo Enea, qualora, pur considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in corrispondenza di essi, i sistemi di VMC rappresentano una valida soluzione tecnica.

In tali condizioni, pertanto, tali sistemi si ritengono ammissibili alle detrazioni fiscali, se realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati.

Fonte:https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-ventilazione-meccanica-controllata-conferme-enea-25920#Ventilazione-Meccanica-Controllata-la-risposta-dell-39-Enea

Agenzia delle Entrate – Bonus facciate

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

FONTE:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate1

Superbonus 110%, in una nuova circolare tutte le novità e le risposte ai quesiti di cittadini, professionisti e imprese

L’Agenzia delle Entrate risponde alle domande sull’applicazione del Superbonus provenienti da stampa specializzata, associazioni di categoria, ordini professionali e Centri di assistenza fiscale (CAF), dopo la Circolare n. 24/E e le molte risposte agli interpelli già pubblicate. Con la circolare n. 30/E – pdfdi oggi, infatti, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus al 110%. Il documento di prassi inoltre spiega le modifiche introdotte all’agevolazione dal decreto legge n. 104/2020 e fornisce l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

L’elenco delle novità del Dl n. 104/2020 – Nel documento dell’Agenzia vengono riepilogate le recenti modifiche al Superbonus introdotte dal Dl n. 104/2020 per semplificare e rendere più fruibile il Superbonus. Tra le novità, il chiarimento della nozione di accesso autonomo dall’esterno, il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori, alcune semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali, l’aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017.

Onlus, OdV, ApS – Le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari. IACP – Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) comunque denominati che optano per il cd. “sconto in fattura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment.

L’accesso autonomo – Il documento di prassi chiarisce in quali casi si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

Gli interventi trainanti e quelli trainati, alcuni casi concreti – La circolare affronta anche il tema degli interventi trainanti, chiarendo che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Inoltre, l’Agenzia chiarisce che l’installazione di impianti fotovoltaici – che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo – è ammessa al Superbonus l anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.

Un’ulteriore circostanza affrontata nel documento delle Entrate è quella degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio. In questo caso, spiega la circolare, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche.

Roma, 22 dicembre 2020

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-22-dicembre-2020-circolare-30

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2961323/082_Com.+st.+Circolare+quesiti+Superbonus+22.12.2020_v2/cda47625-5dee-b654-6dfb-add5b3a5fd9b

L’evoluzione nel design: il Fotovoltaico Trasparente

Il fotovoltaico trasparente è il futuro delle rinnovabili. Il design è sicuramente più appetibile rispetto ai classici moduli: il trend conferma il fatto che i clienti richiedano sempre più questa tipologia.

Pannelli fotovoltaici trasparenti: funzionamento e composizione

pannelli fotovoltaici trasparenti sono la nuova frontiera della produzione energetica rinnovabile. Si tratta di un prodotto altamente performante e dal grande pregio stilistico, utilizzabile sia in ambito residenziale che in ambito industriale e commerciale.

I moduli trasparenti sono altamente apprezzati perchè vanno a rendere più smart ed ecologiche le nuove costruzioni, coniugando design e produzione di energia rinnovabile. Il fotovoltaico trasparente, infatti, oltre a produrre elettricità, lascia che i raggi di luce solare lo attraversino, proprio come fosse un normale vetro, permette l’ingresso della luce del sole all’interno degli spazi. Non solo: i raggi solari, una volta passati attraverso il fotovoltaico trasparente, vengono filtrati e i raggi ultravioletti e infrarossi, quindi quelli non visibili con l’occhio umano, vengono catturati.

Questi innovativi pannelli sono costruiti con materiali plastici o vetrosi e possono avere diversi gradi di trasparenza. In commercio esistono due tipi differenti di pannelli fotovoltaici trasparenti: i primi sono semplicemente dei pannelli fotovoltaici tadizionali, formati però da due strati in vetro, sia sopra che sotto, al cui interno sono racchiuse delle normali celle fotovoltaiche. In questo caso le celle sono visibili, ma la luce riesce a penetrare dalle zone trasparenti dove non sono posizionate le celle.

I secondi, invece, sono dei veri e propri vetri fotovoltaici trasparenti, senza la presenza di celle visibili, ma che riescono a produrre energia fotovoltaica grazie alle proprietà del materiale di cui sono composti. Sul mercato attualmente esistono 3 tipologie di moduli trasparenti:

  • con gel di silicio – produzione fino a 100 w per mq;
  • a base organica – produzione fino a 300 w per mq;
  • a base di grafene – ancora in fase di studio e perfezionamento.

Pannelli fotovoltaici trasparenti: Pro e contro


Con il Fotovoltaico Trasparente si possono realizzare pannelli che vanno a sostituire i vetri delle finestre, pensiline e parapetti dei balconi, strutture di serre. Grazie a questi moduli fotovoltaici è possibile far filtrare la luce del sole all’interno della struttura e allo stesso tempo produrre energia.

Il grande pregio dei pannelli fotovoltaici trasparenti sta proprio nel fatto che si integrano molto bene in ogni contesto architettonico e non sono per niente impattanti a livello ambientale. Questa tecnologia si presta ad essere installato in molte più strutture rispetto al tradizionale fotovoltaico, che pure essendo molto più efficiente ha bisogno di un sito apposito ed ideale in cui essere installato. L’installazione del fotovoltaico trasparente, invece, non prevede interventi invasivi ma potrà essere installato come sostituto dei normali vetri.

Il principale aspetto negativo è che producono meno energia rispetto ai classici pannelli. Parliamo di circa il 12% di efficienza, cioè che da una quantita di energia solare ricevuta, il fotovoltaico trasprente è in grado di convertirne solo il 12% in energia elettrica utilizzabile. Tuttavia la grande ricerca scientifica applicata a questa tecnologia fa sperare che in futuro ci saranno dei miglioramenti, portando i pannelli fotovoltaici trasparenti ad avere un’efficienza simile a quella dei normali pannelli. Se così fosse, l’applicazione di questi pannelli potrebbe essere ancora più vasta, andando a sostituire i finistrini delle macchine, le finestre domestiche, le porte e le vetrine, rendendole di fatto delle piccole centrali di produzione d’energia.

La tecnologia del fotovoltaico trasparente è in continua evoluzione e crediamo fortemente che questo sia il futuro delle rinnovabili: basso impatto ambientale, alta efficienza e attenzione al design e all’estetica.

Fonte:http://www.allenergya.com/news/levoluzione-nel-design-il-fotovoltaico-trasparente/#:~:text=Con%20il%20Fotovoltaico%20Trasparente%20si,allo%20stesso%20tempo%20produrre%20energia.