Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=YIDlbPDBK6w&feature=youtu.be
Superbonus 110 in 33 minuti: conformità urbanistica
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=BllmgEALuMo&feature=youtu.be
Superbonus 110 in 33 minuti: tutto su immobili e beneficiari
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=IbSbG-viR2U
La circolare 24/E delle Entrate sul Superbonus
La circolare si sviluppa in 9 punti ed affronta tutti gli aspetti del Superbonus 110%.
Fonte: Mario Guerriero
Nuovi tipi di Wallbox per la ricarica dei veicoli elettrici
Joinon easy di Gewiss rende facile anche la smart mobility sia per privati che pubblici
La smart mobility e le auto elettriche stanno iniziando a riscuotere grande successo: per la sensibilità ambientale, i risparmi e le opportunità che offre. Ricaricare l‘auto elettrica, in città e a casa, è un tema da non sottovalutare. Le wallbox sono stazioni di ricarica progettate per rifornire di energia in modo sicuro l’auto elettrica. Le funzionalità che offre una ricarica Wallbox sono davvero interessanti. Tra queste programmare le ricariche da remoto in base al costo orario dell’energia elettrica, informazioni in tempo reale sullo stato della ricarica, tracciamento dei consumi e dei costi delle ricariche effettuate, fino all’ottimizzazione della ricarica in base alla produzione del proprio impianto fotovoltaico a casa.
Gewiss ha presentato tre nuove varianti di wallbox per avvicinarsi ai bisogni degli utenti privati e pubblici. Le unità EASY sono soluzioni conformi al MODO 3 delle normative internazionali, ovvero quelle che prevedono il collegamento diretto del veicolo elettrico alla rete di alimentazione, attraverso alimentatori dedicati. In versione con cavo o presa, la potenza di ricarica di questi dispositivi va da 4,6 kW a 22 kW. La soluzione è testata per essere sicura e affidabile, indipendentemente dal brand del veicolo elettrico, e può essere disposta nella propria abitazione o in azienda.
Foto: Unsplash / Comunicato stampa
Wallbox Gewiss per ricaricare auto elettriche: una easy smart mobility
La configurazione del wallbox Gewiss è molto facile e i costi di installazione e manutenzione sono contenuti. Un altro punto a favore dei dispositivi è la facilità d’uso e ci sono versioni che dispongono di particolari funzionalità a seconda della variante scelta. Le EASY AUTOSTART non hanno bisogno di autenticazione e sono utilizzabili da qualsiasi utente. Collegando il veicolo elettrico si avvia automaticamente la ricarica, una soluzione adatta al contesto casalingo.
EASY RFID invece è un sistema costituito da stazioni di ricarica ad accesso riservato, l’uso è gestito da tessere apposite che funzionano come chiavi di attivazione. La modalità d’uso in questo caso è più adatta alle aziende ed in generale da disporre ai propri clienti. Infine, EASY CLOUD, è un servizio di ricarica gestibile attraverso un backend di monitoraggio, guidato dalla apposita App. Questa è impostata per permettere all’utente di geolocalizzare il punto di ricarica libero più vicino e non perdere tempo. Si tratta di sistemi di ricarica ideali per offrire un servizio di rifornimento ad un pubblico a pagamento, adatte alle aree pubbliche.
Foto: Unsplash
Le soluzioni possono essere applicate anche ai contesti residenziali, sfruttando il Decreto Rilancio, con un Bonus fiscale del 110%. Tra gli interventi infrastrutturali previsti dall’articolo 121 del Decreto, c’è anche l’installazione di colonnine di ricarica, wallbox e altre infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, da eseguire congiuntamente ad uno degli interventi previsti dal primo comma della legge. Joinon easy costituisce una gamma completa di prodotti innovativi e di qualità, con l’obiettivo di fornire un servizio di distribuzione di energia capace di adattarsi alle diverse esigenze e contesti d’uso.
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Fonte: https://www.innovami.news/2020/07/31/wallbox-gewiss-ricarica-veicoli-elettrici/
Bonus Domotica 2020: Come richiedere l’ecobonus
Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’argomento e quali sono i passi che bisogna seguire per poter beneficiare del bonus domotica per l’anno 2020
Gli incentivi fiscali rimasti in vigore i per il 2020 riguardano non solo gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica ma si riferiscono anche al moderno settore della domotica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’argomento e quali sono i passi che bisogna seguire per poter beneficiare del bonus domotica per l’anno 2020, che permette di ottenere uno sconto IRPEF del 65%.
Incentivi fiscali 2020 anche per la domotica
La legge di Bilancio per l’anno 2020 ha sancito la proroga degli incentivi fiscali per ottenere la detrazione IRPEF. Nello specifico sono previsti vari sgravi e agevolazioni, fra cui spicca il noto e discusso Ecobonus 2020, previsto per i lavori finalizzati al risparmio energetico degli immobili. Questo bonus spetta a coloro che hanno sostenuto dei costi per migliorare dal punto di visto termico la propria abitazione, oltre che per installare i pannelli solari e ammodernare gli impianti di climatizzazione invernali. Tuttavia, possono accedere al bonus anche coloro che hanno affrontato le spese per l’esecuzione di lavori di domotica. Quest’ultima ipotesi, dunque, si rivela un’importante novità che permette di risparmiare significativamente sull’acquisto dei dispositivi multimediali attraverso i quali si possono controllare e gestire efficacemente da remoto gli impianti di riscaldamento oppure quelli elettrici.
La gestione da remoto degli impianti, come è facile intuire, deve avvenire grazie all’uso di sistemi multimediali, che tecnicamente vengono definiti come building automation. Tutto questo vuol dire che i dispositivi domotici acquistati devono permettere il controllo anche fuori casa tramite pc, tablet oppure smartphone. La legislazione prevede che le spese detraibili non riguardano soltanto l’acquisto dei prodotti domotici, ma anche quelle necessarie per la corretta installazione.
I contribuenti che intendono aderire al bonus per la domotica potranno così beneficiare della detrazione, pari al 65%, ai fini IRPEF. Tuttavia la sgravio fiscale non spetta in automatico, in quanto subordinato alla presentazione di un’apposita domanda da formulare sul sito ufficiale dell’Ente Nazionale per l’Efficienza Energetica (ENEA). In aggiunta alla domanda, i contribuenti dovranno successivamente indicare l’ammontare delle spese effettivamente affrontate in sede di dichiarazione dei redditi.
Bonus domotica per il 2020: la platea dei beneficiari
A chi spetta il Bonus per la Domotica? Non soltanto ai privati, ovvero alle persone fisiche proprietari di singole unità immobiliari o di interi condomini. Possono infatti richiedere questo bonus anche i possessori di partita IVA, le associazione fra i professionisti e quei contribuenti percettori di redditi da impresa. Il bonus spetta inoltre agli enti pubblici, sia privati che pubblici, a patto che non svolgono attività d’impresa.
L’ENEA ha stabilito che il bonus non spetta indistintamente ma solo se l’immobile soddisfa specifici requisiti. L’edificio, più in particolare, alla data di presentazione della domanda dovrà essere regolarmente iscritto al catasto o comunque in corso di accatastamento. Dovrà essere anche in regola con il pagamento degli oneri e tributi, nonché dotato di un impianto di riscaldamento. Si considerano gli impianti individuali ma non i camini.
Lo sconto che si ottiene per l’acquisto dei dispositivi domotici multimediali è pari al 65%. Tuttavia, per poter effettivamente usufruire di questa detrazione il contribuente, quando persona fisica, sarà tenuto al pagamento dei dispositivi domotici tramite bonifico bancario o postale, sistemi che permettono di tracciare l’esborso sostenuto. Il bonifico, inoltre, dovrà anche indicare una precisa causale, ovvero riportare il riferimento normativo alla Finanziaria 2007. In aggiunta si dovrà specificare il numero della fattura, la data della transazione, i dati del contribuente che intende accedere al bonus e quelli del venditore.
Quali dispositivi si possono acquistare con il Bonus Domotica 2020?
Anche in questo caso il contribuente che intende ottenere lo sconto del 65% ai fini IRPEF dovrà prestare attenzione, perché non tutti i dispositivi domotici e di building automation permettono di fruire del bonus.
La detrazione prevista dalla legge si riferisce solo ai sistemi multimediali che consentono un controllo automatico e la personalizzazione delle varie impostazioni del riscaldamento, dei condizionatori e degli impianti di produzione dell’acqua calda. Attraverso la gestione da remoto sarà quindi possibile stabilire l’accensione, lo spegnimento dell’impianto, ma anche la gestione dei consumi.
I nuovi sistemi di building automation, affinché possano rientrare nel bonus domotica per l’anno 2020, dovranno invece mostrare i consumi energetici, il corretto funzionamento dell’impianto, l’esatta temperatura, lo spegnimento e la programmazione delle varie impostazioni attraverso un’applicazione dedicata.
Si ricorda che la detrazione del 65% comprende non soltanto l’acquisto degli apparecchi domotici ma anche la loro posa in opera a regola d’arte. Sono quindi detraibili tutte le spese per acquistare e installare le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche che si riferiscono all’impianto di building automation. Il contribuente potrà anche detrarre i costi sostenuti per i lavori elettrici e le opere murarie, necessarie per mettere in funzione i sistemi di automazione che riguardano gli impianti termici. Da segnalare che non si possono portare in detrazione le spese necessarie per acquistare i dispositivi come pc, tablet e smartphone che vengono usati per gestire a distanza gli apparecchi domotici. Se occorrono degli spunti, delle guide e dei consigli per questo genere di prodotti vi consigliamo il sito Domoticafull.it.
Come richiedere il bonus domotica per il 2020?
I contribuenti che intendono beneficiare dello sconto del 65%, nel rispetto dei requisiti soggettivi e di quelli tecnici che riguardano l’immobile, dovranno presentare una domanda tramite il sito dell’ENEA. Saranno altresì tenuti a presentare l’asseverazione firmata da un tecnico abilitato. Altrimenti potrà andar bene anche la certificazione del produttore del dispositivo, purché indichi i requisiti tecnici.
La documentazione da allegare comprende inoltre le varie schede tecniche, gli allegati “E” o “F” debitamente firmati dal tecnico abilitato oppure dal cliente, le fatture attestanti le spese sostenute e le ricevute dei bonifici bancari o postali, riportanti la causale “Legge Finanziaria 2007”, oltre che i dati della fattura, del contribuente e del beneficiario.
La domanda all’ENEA si deve inoltrare con un semplice click telematicamente e a questo riguardo il contribuente sarà tenuto a conservare la ricevuta di avvenuta trasmissione, oltre che della copia di tutta la documentazione trasmessa. In alternativa resta la possibilità di mandare la domanda all’ENEA per posta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Allora, in quest’ultima ipotesi, si dovrà conservare la ricevuta della spedizione postale. La domanda all’ENEA, unitamente alla documentazione necessaria, si deve mandare entro 90 giorni a far data dall’ultimazione dei lavori o dal loro collaudo.
Il quadro “E” presente nel modulo messo a disposizione dall’ENEA si compila nel caso di semplice installazione di impianti domotici. Stessa regola vale quando all’installazione degi impianti di domotica si accompagna la sostituzione del generatore di calore. Il contribuente, invece, sarà chiamato anche a compilare il quadro “F” nel caso in cui verranno installati i pannelli solari.
Questi, dunque, i passaggi da seguire. Si precisa, infine, che è stato soppresso l’obbligo di mandare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguardante i lavori da svolgere oltre il periodo d’imposta.
Superbonus 110%: online tutti i decreti e i modelli
Super ecobonus 110% al via: online i due decreti ministeriali con le regole tecniche, il provvedimento attuativo delle Entrate, la modulistica per la cessione del credito e la Circolare con nuovi chiarimenti applicativi.
Tutto pronto per le detrazioni fiscali al 110% del Superbonus: dopo il decreto con le regole sulle asseverazioni è stato pubblicato dal MiSE il decreto sui requisiti tecnici (di concerto con MEF, MATTM e MIT). Il nuovo decreto definisce:
- gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%,
- i costi massimali per singola tipologia di intervento
- le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.
Il provvedimento permette, ad esempio, di applicare l’incentivo – pensato per lavori di efficienza energetica e antisismici – ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) e chiarisce che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili in quanto contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.
I due decreti MiSE sono stati inviati alla registrazione della Corte dei Conti.
Modulo per cessione bonus
Il nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate fornisce poi le istruzioni per l’esercizio delle opzioni (cessione credito o sconto in fattura) relative alle detrazioni spettanti per interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, utilizzando il relativo modello:
=> Scarica modello e istruzioni per l’Ecobonus 110%
Con questo modello è dunque possibile esercitare l’opzione di cessione del bonus: dal 15 ottobre è possibile cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o fruire di uno sconto sul corrispettivo.
La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi di intermediari, dal beneficiario della detrazione (per unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per parti comuni degli edifici). Per interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Istruzioni per cessionari e fornitori
Cessionari e fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione (rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario) a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello delle spese. La ripartizione delle quote annuali è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione.
I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.
Nuovi chiarimenti
Infine, con la Circolare dello scorso 8 agosto (n.24/E), che contiene ulteriori novità sull’applicazione dell’incentivo. Ad esempio, il Fisco segnala che possono accedere al Superbonus 110%:
- anche familiari e conviventi del possessore o detentore dell’immobile (alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese) che sostengono la spesa per i lavori sugli immobili a loro disposizione (anche diverso dalla prima casa nel quale può svolgersi la convivenza), mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato;
- anche il promissario acquirente dell’immobile, a condizione che sia stato stipulato un preliminare di vendita registrato;
- anche imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata (requisito non richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini);
- anche i costi per materiali, progettazione e spese professionali (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).